Art. 6.
(Stabilizzazione dei lavoratori economicamente dipendenti non a tempo indeterminato operanti nelle pubbliche amministrazioni e nelle amministrazioni centrali dello Stato).

      1. Al fine di stabilizzare i lavoratori con contratti di lavoro in essere non a tempo indeterminato, compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e che svolgono le funzioni proprie delle stesse amministrazioni in base alla normativa vigente, il Governo, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e delle competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme di riforma del sistema di reclutamento per titoli ed esami nelle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione e secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) valutazione prioritaria dell'esperienza conseguita nell'attività svolta nelle pubbliche amministrazioni;

          b) valutazione dell'attività formativa in costanza di attività di servizio nelle pubbliche amministrazioni.

 

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      2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, definisce le modalità e le forme per garantire stabilità ai lavoratori con contratti di lavoro in essere non a tempo indeterminato, compresi i contratti a termine e di collaborazione coordinata e continuativa, alle dipendenze delle amministrazioni centrali dello Stato, che svolgono le funzioni proprie delle stesse amministrazioni in base alla normativa vigente.
      3. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, definisce altresì una specifica sede di confronto, a livello nazionale e decentrato, per individuare le modalità e le forme con le quali garantire stabilità ai lavoratori con contratto di lavoro in essere non a tempo indeterminato, compresi i contratti a termine e di collaborazione coordinata e continuativa, nonché ai titolari di assegni di ricerca, alle dipendenze delle università e degli enti pubblici di ricerca, prevedendo altresì norme di precedenza e di tutela economica a fronte di prestazioni identificate come temporanee per le specificità dei comparti e dei sistemi coinvolti.
      4. Nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui ai commi 1, 2 e 3, i contratti di lavoro in essere non a tempo indeterminato alle dipendenze delle amministrazioni e degli enti di cui ai medesimi commi, che comportano lo svolgimento di funzioni proprie delle rispettive amministrazioni o enti, in base alla normativa vigente, sono prorogati.